Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (uno dei decreti attuativi del cd. Jobs Act) la disciplina del Lavoro a progetto di cui agli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 è stata abrogata e, conseguentemente, non è più possibile stipulare collaborazioni riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Restano validi i contratti già in essere al 25/06/2015 (data di entrata in vigore del Decreto) e fino alla loro naturale scadenza.
La nuova Legge lascia comunque inalterata la possibilità di stipulare collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 c.p.c. e contratti di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c. e seguenti, senza l’individuazione di alcun progetto.
Scarica il vademecum prestazioni gestione separata e tuteleLa collaborazione coordinata e continuativa è quel rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. (v. art. 409, n. 3 c.p.c.)
La Legge n. 81/2017 (cd. Jobs Act del Lavoro autonomo) ha inoltre specificato che “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” (art. 15).
Devi fare riferimento alla modalità con cui svolgi la tua attività!
L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016 si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro:
In buona sostanza, se un collaboratore è inseritoin qualche modo nella struttura organizzativa del committente e nellerelative dinamiche, risultando non solo “etorodiretto” ma“eterorganizzato”, gli verranno estese le tutele ed ogni altroistituto legale o contrattuale generalmente applicabili ad unqualsiasi rapporto di lavoro subordinato (ad es. trattamentoretributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tuteleavverso i licenziamenti illegittimi, etc.). Affinché siaapplicata la disciplina del lavoro subordinato, dovranno coesisteretutti i criteri individuati, ovvero il rapporto deve essereesclusivamente personale, continuativo ed organizzato dalcommittente.
A titolo esemplificativo, devonointendersi per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali”quelle svolte dal collaboratore in prima persona, senza l’ausiliodi altri soggetti; mentre le "prestazioni continuative"sono rappresentate da quelle che si ripetono in un determinato arcotemporale al fine di conseguire una reale utilità.
Affinché una collaborazione sia genuina ilcollaboratore, nell’ambito del coordinamento del committente, devepoter agire in piena autonomia nello stabilire e fissare le modalitàdi esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e luoghidi lavoro. La collaborazione è dunque autonoma se il coordinamento ele sue modalità, oltre che l’esecuzione della prestazione, nonsiano unilateralmente determinate dal committente, ma concordate trale parti contrattuali.
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazionesottolinea come la qualificazione del rapporto di lavoro siaindividuabile “più che in base al nomen iuris conferito dalleparti al rapporto, in base all’effettiva natura del rapporto, allastregua delle concrete modalità con cui si svolge la prestazione”(Cass. n. 7526/2017).
Il Jobs Act del Lavoro autonomo (L. 22maggio 2017, n. 81)
ll Jobs Act del Lavoro autonomo(come richiamato sopra) contiene una modifica dell’articolo 409, n.3), del codice di procedura civile al fine di individuare il confinetra lavoro autonomo e subordinato.
L’art. 15,infatti, nel sancire il principio secondo cui “lacollaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto dellemodalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti,il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”,prevede anche l’esistenza di rapporti di lavoro che, pur essendocoordinati e continuativi, per il loro carattere di autonomia nonsfociano nella subordinazione, così come definita dall’art. 2094del codice civile.
La collaborazione si intende coordinata econtinuativa – e quindi genuina – quando entrambe le parti(collaboratore e committente) di comune accordo stabiliscono lemodalità del coordinamento, convenendo formalmente esostanzialmente che il collaboratore svolga la propriaprestazione nella piena autonomia organizzativa, nell’ottica delrisultato da raggiungere in favore del committente (opera oservizio).
Va comunque sempre tenuto conto dell’aspettosostanziale, dal momento che al rapporto si potrebbe applicare ladisciplina del lavoro subordinato per fatti concludenti.
La “zona franca”
Restanosalve, in quanto considerate lecite e dunque escluse dallapresunzione di subordinazione:
-le collaborazioni per le qualigli accordi collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacalicomparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedanodiscipline specifiche riguardanti il trattamento economico enormativo, in ragione delle particolari esigenze produttive edorganizzative del relativo settore;
-le collaborazioni prestatenell’esercizio di professioni intellettuali per le quali ènecessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
-leattività prestate nell’esercizio della loro funzione daicomponenti degli organi di amministrazione e controllo delle societàe dai partecipanti a collegi e commissioni;
-le collaborazionirese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societàsportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportivenazionali, alle discipline sportive associate e agli enti dipromozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati edisciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289.
(art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).
La legge consente dunque la stipula di accordisindacali nazionali in deroga, qualora siano motivati da effettive especifiche esigenze del settore di riferimento ed in presenza diregolamentazioni che prevedano diritti e tutele adeguati per ilavoratori, a condizione che la deroga stessa sia circostanziata etemporanea.
Il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato chetali accordi devono essere stipulati dalle associazioni sindacalicomparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cosìidentificate in base al numero di lavoratori occupati, al numero diimprese associate, alla diffusione territoriale ed al numero di CCNLstipulati (v. risposta ad interpello di Assocontact n. 27 del15/12/2015). In caso contrario, ovvero nell’ipotesi di accordosottoscritto da associazioni prive di tali requisiti, opererà quantoprevisto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, con conseguenteapplicazione della disciplina del lavoro subordinato.
A titolo esemplificativo richiamiamo l’accordosottoscritto da Assirm e da FeLSA Cisl Nidil Cgil Uiltemp in data 27giugno 2017, il quale ha stabilito nuove regole per gli oltre 20.000collaboratori del settore delle ricerche di mercato a decorrere dal01/07/2017 e fino alla scadenza del 31/12/2019.
Stabilizzazione dellecollaborazioni
Nell’obiettivo dichiarato di“promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante ilricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato,nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoroautonomo”, è prevista in favore dei datori di lavoro che, adecorrere dal 01/01/2016, procedano all’assunzione con contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori già parti dicontratti di collaborazione coordinata e continuativa – anche aprogetto – o titolari di partita Iva, l’estinzione degli illecitiamministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erroneaqualificazione del rapporto di lavoro (salve in ogni caso leviolazioni già accertate prima dell’assunzione), a condizioneche:
i lavoratori in questione sottoscrivano presso le sedisindacali o gli organi di certificazione atti di conciliazioneriferiti a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazionedel pregresso rapporto di lavoro
nei 12 mesi successivi alleassunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro,salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivosoggettivo.
(art. 54, D.Lgs. n. 81/2015)
Rivolgiti alla sede FeLSA più vicina a teper ricevere chiarimenti e tutele in merito al tuo rapporto dicollaborazione!
I collaboratori coordinati e continuativi (ad
esclusione dei collaboratori pensionati o iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria per i quali non sussiste l'obbligo di
versamento dell'aliquota aggiuntiva) hanno diritto a percepire:
-
l'indennità di maternità e paternità;
- l'indennità per
congedo parentale;
- l'assegno per il nucleo familiare;
-
l'indennità per malattia;
- l'indennità per degenza
ospedaliera;
- l'indennità DIS-COLL.
Poichè si tratta di attività giuridicamente qualificabile come “autonoma”, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali da parte dell’imprenditore in favore del collaboratore iscritto alla Gestione Separata non permette la maturazione del diritto alle prestazioni, con conseguente corresponsione delle indennità previste (Circ. INPS n. 95bis/2006). Non opera pertanto – ad esclusione dell’indennità di maternità (art. 64-ter del D.Lgs. n. 151/2001) – il cd. principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali contenuto nell’art. 2116 c.c.
FOCUS DIS COLL – la disoccupazione per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS
Dal 1° luglio 2017 possono accedere alla DIS-COLL, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, anche gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'INPS, non pensionati e privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda (circ. INPS n. 83/2015, circ. INPS n. 74/2016, circ. INPS n. 89/2017, circ. INPS n. 122/2017, L. n. 81/2017, art. 7).
La domanda va inviata entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti di accesso:
-essere, al momento della presentazione della
domanda, in stato di disoccupazione ai sensi
dell’art. 19, co. 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.
150;
- far valere almeno 3 mesi di contribuzione
nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente
l'evento di cessazione dal lavoro fino al predetto evento.
(circ.
INPS n. 115/2017)
Non è più richiesto il requisito di 1
mese di contribuzione nell’anno in cui si verifichi la cessazione
dal lavoro o, in alternativa, la sussistenza di un rapporto di
collaborazione della durata di almeno 1 mese.
Calcolo della prestazione e durata:
L’indennità è pari al 75% del reddito
mensile medio nel caso di redditi pari o inferiori ad € 1.195.
In
ipotesi di redditi superiori a tale cifra, l’importo della DIS-COLL
è incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il
reddito mensile medio e la soglia di € 1.195.
L’importo
massimo mensile non potrà in ogni caso superare il tetto di €
1.300 stabilito nel 2017, ma annualmente rivalutato (circc. INPS n.
89/2017 e n.115/2017).
L’indennità è riconosciuta
per una durata massima di 6 mesi e si riduce in misura pari al 3% per
ogni mese successivo al 4° mese di fruizione.
La prestazione
viene erogata dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione
dell’attività lavorativa, se la domanda è presentata entro tale
termine (8 giorni dalla cessazione); altrimenti
spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione
dell’istanza.
Sospensione e avvio di una nuova
attività:
La prestazione è sospesa nel caso
in cui il beneficiario si rioccupi con un contratto di lavoro
subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni;
l’indennità sarà regolarmente erogata al termine della suddetta
sospensione.
In caso di sottoscrizione di un contratto
di durata superiore, il lavoratore decade dalla prestazione.
Qualora
il percettore di DIS-COLL avvii un’attività di lavoro autonomo o
parasubordinata dovrà comunicare entro 30 giorni all’INPS
il reddito presunto che sarà prodotto dallo svolgimento di
tale attività, nei limiti di € 8.000 per il
lavoro parasubordinato e € 4.800 per quello
autonomo, pena la decadenza dalla prestazione.
L’indennità è
cumulabile con le somme percepite a titolo di lavoro accessorio, nel
limite complessivo di € 3.000 per anno, e di
lavoro occasionale, nel limite di € 5.000 annui.
N.B. Le Strutture territoriali dell’INPS provvederanno a riesaminare tutte le domande presentate per eventi di cessazione verificatisi nel 2017 e respinte per superamento del limite temporale di 68 giorni utile per la presentazione dell’istanza, dal momento che tale termine decorre – per espressa previsione normativa – dalla data di pubblicazione della Circolare n. 115/2017.