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Assegno Unico 2023: tutte le novità per somministrati, autonomi e collaboratori
23 gennaio 2023

Con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 l’INPS ha reso noto che dal 1° marzo 2023 l’Assegno Unico e Universale (A.U.U.) verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda per coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano già presentato una domanda di A.U.U. accolta e in corso di validità. Potranno invece presentare la domanda coloro che non abbiano mai fruito di Assegno Unico Universale e coloro che avendo presentato una domanda antecedente al 28 febbraio 2023 risulti non accolta o non più attiva.

Resta invece obbligatoria la presentazione di una nuova DSU 2023 (dichiarazione sostitutiva unica) per il rinnovo dell’ISEE al fine di poter ricevere l’importo completo dell’Assegno Unico. In assenza di tale rinnovo la prestazione sarà riconosciuta a partire dal 1° marzo con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Una nuova DSU presentata oltre il mese di febbraio ma entro il 30 giugno 2023 consentirà di adeguare gli importi già eventualmente erogati per il 2023 a partire dal mese di marzo con la corresponsione delle somme dovute arretrate.

È tuttavia necessario per i richiedenti comunicare eventuali variazioni delle informazioni inserite precedentemente nella domanda di Assegno Unico Universale:

- nascita di figlie/figli, variazione o inserimento di disabilità di figlio/a, variazione dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per figli maggiorenni (18-21 anni),

- modifiche stato civile dei genitori, variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli art. 4 e 5 del D.L. n.230/2021, variazione della modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’altro genitore. 

Le modifiche avranno effetto dal momento dell’inserimento, non spettando pertanto nessun conguaglio per gli importi arretrati.

Le novità degli importi spettanti dell’A.U.U. derivanti dalla legge di bilancio 2023 sono:

- aumento del 50% dell’assegno, in base alle fasce di riferimento isee, per i figli di età inferiore a 1 anno;

- aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50% per livelli di isee fino a 40.000 euro;

- aumento del 50% della maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con almeno 4 figli, che passa da € 100 a € 150.


Tutti gli sportelli della FeLSACISL territoriali sono a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni.